Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27945/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for challenging factual findings and procedural rulings without specific grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27945/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the second instance court's conviction for a crime under Article 368 of the Penal Code, arguing against the factual reconstruction and procedural rulings regarding evidence renewal. The court rejected these claims because they lacked specificity, merely reinterpreting evidence without engaging with the appellate court's detailed reasoning or contrasting them with the established factual record.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 368 cod. pen.; The appeal is inadmissible when it fails to specifically contrast the appellate court's factual findings with the evidence, instead offering a general reinterpretation of proof or a mere contrast of the factual reconstruction without engaging with the specific arguments of the lower court.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal factual reconstruction Article 368 penal code lack of specificity appellate review standards facoltà di astenersi dal testimoniare motivi di revisione riapertura della pratica

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 368 cod. pen.
6530/24 La Torella OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 368 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA TORELLA MARIO nato a LACCO AMENO il 08/09/1985 avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 6530/24 La Torella OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 368 cod. peri.); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria difensiva in data 24 maggio 2024; Ritenuto che le censure svolte nel primo motivo di ricorso (e ribadite con la citata memoria) risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello, che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio e utilizzando un puntuale e logico apparato argomentativo, non censurabile in sede di controllo di legittimità;

Ritenuto che le censure dedotte nel secondo e terzo motivo di ricorso, incentrate sul rigetto della rinnovazione dell'esame dibattimentale dei testi della Difesa in primo grado e sulla denegata rinnovazione istruttoria nel giudizio di appello, sono prive di specificità in quanto non si confrontano con le articolate argomentazioni della Corte territoriale e si risolvono nel contrastare la ricostruzione fattuale contenuta in sentenza (v. in particolare pagg. 3-4), là dove i giudici di appello hanno rappresentato la completezza del materiale probatorio raccolto;

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis