Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive grounds, unfounded arguments, and new matter raised late.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Antonio Donnarumma inadmissible and ordered him to pay court costs. The court rejected the first ground as merely repetitive of issues already properly addressed by the lower court, dismissed the second as manifestly unfounded due to sufficient reasoning in the appealed judgment, and excluded the third ground because it was raised for the first time before this court. Consequently, the appellant was condemned to pay procedural expenses and a fine of three thousand euros for failing to demonstrate good faith in the cause of inadmissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely repetitive of previously decided issues, manifestly unfounded due to adequate lower court reasoning, or if new arguments are raised for the first time before the Supreme Court without justification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DONNARUMMA ANTONIO nato a NAPOLI il 13/06/1966 avverso la sentenza del 31/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Donnarumma avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni:
1) il primo motivo è meramente riproduttivo di profili di censura in ordine alla responsabilità del ricorrente già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine 3 e 4);
2) il secondo motivo è manifestamente infondato, perché afferente alla determinazione del trattamento punitivo benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto;
3) il terzo motivo è stato dedotto per la prima volta in questa Sede; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 giugno 20