Italian Court dismisses appeal as inadmissible for repetitive arguments and unsupported sentencing claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Vincenzo Formicola inadmissible and ordered him to pay court costs. The court ruled that the first two grounds were merely repetitive of previously rejected arguments regarding criminal liability and non-punishability, while the third ground concerning sentencing was manifestly unfounded due to sufficient motivation in the lower court's decision. Consequently, the appeal was dismissed without merit, and the appellant was condemned to bear the procedural expenses and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 131-bis cod. pen.: Appeals are inadmissible when grounds are repetitive of already decided issues or manifestly unfounded due to adequate lower court reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORMICOLA VINCENZO nato a ERCOLANO il 01/08/1965 avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Vincenzo Formicola avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni:
1) i primi due motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura in ordine al giudizio di responsabilità ed al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si veda p. 2);
2) il terzo motivo è manifestamente infondato perché afferente alla determinazione del trattamento punitivo benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 giugno 20