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Ordinanza — n. 27942/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as merely repetitive, upholding lower court's rejection of non-punishment defense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27942/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because its arguments were merely repetitive of those already rejected by the territorial court. The appellant challenged the nature of prison cells as public places and the application of the non-punishment provision under Article 131-bis of the Penal Code. The court ruled that since these issues were adequately examined and dismissed with correct legal reasoning below, the appeal offered no new grounds for review.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it deduces motives that are merely reproductive of profiles of censure already adequately examined and dismissed by the territorial court with correct legal arguments.

Parole chiave

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repetitive appeal non-punishment defense prison cell status public official insult procedural inadmissibility divieto di frequentare le osterie atto sessuale con un detenuto regime penitenziario

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Art. 366 c.p.c.
Corte cost. n. 186 del 2000
art. 131-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 26028 del 15/05/2018, Rv. 273417
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: APREA SALVATORE nato a NAPOLI 11 18/08/1983 avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Salvatore Aprea avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce motivi meramente riproduttivi di profili di censura in ordine al giudizio di responsabilità, all'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. ed al trattamento sanzionatorio, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine 3, 4 e 5); ritenuto, in particolare, quanto alla censura relativa alla natura del luogo ove si sono verificati i fatti, che ai fini della configurabilità del delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, la cella e gli ambienti penitenziari sono da considerarsi luogo aperto al pubblico, e non come luogo di privata dimora, non essendo nel "possesso" dei detenuti, ai quali non compete alcuno "ius excludendi alios"; tali ambienti, infatti, si trovano nella piena e completa disponibilità dell'amministrazione penitenziaria, che ne può fare uso in ogni momento per qualsiasi esigenza d'istituto (Sez. 6, n. 26028 del 15/05/2018, Rv. 273417); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 giugno