Criminal appeal dismissed for inadmissibility as grievances duplicate prior territorial court rulings on lack of criminal continuity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Francesco Ciaramella inadmissible regarding the lack of criminal continuity between his current charge and prior convictions. The appellant argued for a single criminal design, but the court found his complaints were merely reproductions of arguments already thoroughly rejected by the Naples Court of Appeal. Consequently, the appeal was dismissed without substantive review, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: When grievances in an appeal are merely reproductions of arguments already definitively rejected by the territorial court with logical reasoning, the appeal is inadmissible as it lacks novelty and merits no further examination.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIARAMELLA FRANCESCO nato a NAPOLI il 30/08/1977 avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 6438/24 Ciaramella OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze con cui si censura il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato oggetto del presente giudizio e analoghi delitti per il quale l'imputato ha riportato condanna con sentenze irrevocabili, sono riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale che le ha disattese con puntuale e logico apparato argomentativo, privo di fratture logiche, rappresentando la mancata configurabilità di un unico disegno criminoso (v. pag. 2);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14