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Ordinanza — n. 27941/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as grievances duplicate prior territorial court rulings on lack of criminal continuity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27941/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Francesco Ciaramella inadmissible regarding the lack of criminal continuity between his current charge and prior convictions. The appellant argued for a single criminal design, but the court found his complaints were merely reproductions of arguments already thoroughly rejected by the Naples Court of Appeal. Consequently, the appeal was dismissed without substantive review, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: When grievances in an appeal are merely reproductions of arguments already definitively rejected by the territorial court with logical reasoning, the appeal is inadmissible as it lacks novelty and merits no further examination.

Parole chiave

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criminal continuity single criminal design inadmissible appeal duplicate grievances Art. 385 code of criminal procedure reiterazione di reati penali criminalità persistente reati seriali

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
6438/24 Ciaramella OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod.
Art. 366 c.p.p.
art. 385 cod. pen
6438/24 Ciaramella OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIARAMELLA FRANCESCO nato a NAPOLI il 30/08/1977 avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 6438/24 Ciaramella OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze con cui si censura il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato oggetto del presente giudizio e analoghi delitti per il quale l'imputato ha riportato condanna con sentenze irrevocabili, sono riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale che le ha disattese con puntuale e logico apparato argomentativo, privo di fratture logiche, rappresentando la mancata configurabilità di un unico disegno criminoso (v. pag. 2);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14