Italian court dismisses appeal as inadmissible for generic and unfounded claim regarding vehicle evidence relevance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that tabular records regarding vehicle movement should have probative value, but the lower court correctly found these documents insufficient to challenge the witness testimony. The court rejected the appeal because the argument was generic and manifestly unfounded, citing a constitutional precedent on procedural fault.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it relies on generic and manifestly unfounded arguments, such as claiming evidentiary relevance without addressing the court's reasoned assessment of witness testimony.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GENTILE GIACOMO nato a SAN GENNARO VESUVIANO il 22/08/1986 avverso la sentenza del 08/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Giacomo Gentile avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo generico e manifestamente infondato in ordine alla responsabilità del ricorrente insistendo sulla presunta rilevanza probatoria dei tabulati relativi allo spostamento del veicolo benché la sentenza impugnata abbia, con motivazione non illogica, ritenuto l'inidoneità di detta prova a incidere sulla solidità del quadro probatorio stante le precise ed attendibili dichiarazioni rese dal teste oculare (cfr. pagine 2 e 3); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 giugno 2024.