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Ordinanza — n. 27938/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27938/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27938/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ANGELO ANTONIETTA nato a NAPOLI il 18/02/1969 avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 6430/24 D'Angelo OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze contenute nel primo motivo di ricorso - attinenti all'omessa valutazione dello stato di necessità ex art. 54 cod. pen. -, oltre che formulate in termini assolutamente generici, sono meramente propositive di censure svolte nell'atto di appello, né si confrontano con le valutazioni effettuate dalla Corte, all'esito di esame sviluppato con argomentazioni lineari e conformi alla giurisprudenza di legittimità, là dove ha rappresentato che la difesa non ha in alcun modo dimostrato la urgente necessità che avrebbe indotto l'imputata ad allontanarsi dall'abitazione presso cui era in detenzione domiciliare;

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen, art. 54 cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 27938/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 6430/24 D'Angelo OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze contenute nel primo motivo di ricorso - attinenti all'omessa valutazione dello stato di necessità ex art. 54 cod. pen. -, oltre che formulate in termini assolutamente generici, sono meramente propositive di censure svolte nell'atto di appello, né si confrontano con le valutazioni effettuate dalla Corte, all'esito di esame sviluppato con argomentazioni lineari e conformi alla giurisprudenza di legittimità, là dove ha rappresentato che la difesa non ha in alcun modo dimostrato la urgente necessità che avrebbe indotto l'imputata ad allontanarsi dall'abitazione presso cui era in detenzione domiciliare;

Parole chiave

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minaccia non comprovata pericolo imminente aiuto immediato abbandono di persone timore fondato di persecuzione diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
6430/24 D'Angelo OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze contenute nel primo motivo di ricorso - attinenti all'omessa valutazione dello stato di necessità ex art.
art. 54 cod. pen
pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze contenute nel primo motivo di ricorso - attinenti all'omessa valutazione dello stato di necessità ex art. 54 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
Ritenuto che il secondo motivo di impugnazione, avente ad oggetto l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ANGELO ANTONIETTA nato a NAPOLI il 18/02/1969 avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 6430/24 D'Angelo OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze contenute nel primo motivo di ricorso - attinenti all'omessa valutazione dello stato di necessità ex art. 54 cod. pen. -, oltre che formulate in termini assolutamente generici, sono meramente propositive di censure svolte nell'atto di appello, né si confrontano con le valutazioni effettuate dalla Corte, all'esito di esame sviluppato con argomentazioni lineari e conformi alla giurisprudenza di legittimità, là dove ha rappresentato che la difesa non ha in alcun modo dimostrato la urgente necessità che avrebbe indotto l'imputata ad allontanarsi dall'abitazione presso cui era in detenzione domiciliare;

Ritenuto che il secondo motivo di impugnazione, avente ad oggetto l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Ritenuto infine che anche la residua doglianza relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche - e di conseguenza all'eccessività del trattamento sanzionatorio - è priva di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito;

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna kricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci