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Ordinanza — n. 27933/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds lacking specific legal reasoning and references.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27933/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Filippo Santoro's appeal inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. Santoro challenged a Palermo Court of Appeal decision, but the court found his arguments were too general and failed to cite specific legal grounds or reference the reasoning in the lower court's judgment. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was held liable for the costs and a penalty of three thousand euros.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it relies on generic grounds without precise legal arguments or specific references to the reasoning of the contested act.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds lack of legal reasoning procedural costs Cassa delle ammende motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTORO FILIPPO nato a PALERMO il 21/10/1975 avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Filippo Santoro avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo generico e privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che lo giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 giugno 2024.