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Ordinanza — n. 27932/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to material errors and lack of logical foundation in arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27932/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The first ground was rejected because it targeted factual reconstruction errors rather than legal reasoning, while the second ground was dismissed as unfounded due to sufficient motivation in the lower court's decision. Consequently, the appellant was condemned to bear the financial burden of the unsuccessful litigation.

Regesto Legislator

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Art. 363, c. 1, n. 2 c.p.c.; Art. 363, c. 1, n. 3 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it attacks only material errors in the factual reconstruction or is manifestly unfounded regarding sentencing determinations supported by adequate reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal material error factual reconstruction sentencing motivation procedural costs Cassation procedure unfounded argument errore nella commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 363, c. 1, n. 2 c.p.c.
Art. 363, c. 1, n. 3 c.p.c.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLETTO DOMENICO nato a SARZANA il 17/02/1953 avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Domenico Galletto avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il primo motivo di ricorso è inammissibile perché investe dei punti della decisione, contenuti nella parte ricostruttiva dello svolgimento del processo, che appaiono evidentemente frutto di un mero errore materiale (le conclusioni presentate dal P.G., la pena inflitta in primo grado e la data di consumazione del reato riportata nel capo di imputazione) ed inidonei ad incidere sulla tenuta della motivazione; ritenuto che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato perché afferente alla determinazione del trattamento punitivo (diniego delle circostanze attenuanti generiche) benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 giugno