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Ordinanza — n. 27931/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and inadmissible due to lack of new arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27931/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared Alfredo Ciccarone's appeal inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The court found the arguments merely reproduced previous criticisms regarding his liability and the denial of the non-prosecution cause under Article 131-bis of the Penal Code, which had already been properly examined and rejected by the lower court. Consequently, the appeal was dismissed without merit, and the appellant was condemned to bear the procedural expenses.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: Appeals are inadmissible if they contain only generic arguments or mere reproductions of previously examined and rejected grounds, lacking any new substantive legal or factual elements.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic arguments reproductive grounds non-prosecution cause Article 131-bis court costs Cassa delle ammende motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000
art. 131-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CICCARONE ALFREDO nato a SALERNO il 11/10/1974 avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Alfredo Ciccarone avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce motivi generici e meramente riproduttivi di profili di censura in ordine alla responsabilità del ricorrente ed al diniego dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine 3 e 4); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 giugno 2024