Italian Court dismisses appeal on prescription claim due to procedural suspension periods and generic merit complaints.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the statute of limitations had expired before the second-instance judgment. The court found the first ground infounded because 563 days of procedural suspension, including a courtesy adjournment, extended the limitation period until March 2025. Furthermore, the second ground was dismissed as generic because it merely repeated appeal arguments without substantive analysis of the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 157 c.p.p.; Art. 160 c.p.p.: The statute of limitations is suspended by procedural delays caused by the defendant or their counsel, and generic appeals lacking specific merit analysis are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCARPA MAURIZIO nato a NOCERA INFERIORE il 26/10/1985 avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 6316/24 Scarpa OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, attinente alla pretesa intervenuta prescrizione prima della sentenza di appello, è manifestamente infondato dovendosi tenere conto di ben 563 giorni di sospensione; in tal senso si ricorda che la sospensione del procedimento e il rinvio o la sospensione del dibattimento comportano, senza necessità di un provvedimento formale, la sospensione dei relativi termini ogni qualvolta siano disposti per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su loro richiesta e sempre che l'una o l'altro non siano determinati da esigenze di acquisizione della prova o da riconoscimento di un termine a difesa (Sez.
U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220509; Sez. 3, n. 23179 del 16/06/2020, Marcuccio, Rv. 279861); in tal senso il rinvio disposto il 31 maggio 2021 è un rinvio "di cortesia" richiesto dal difensore al fine di munirsi di procura speciale per accedere a eventuali riti alternativi (e non per termine a difesa); il decreto di citazione per il giudizio di appello del 28 aprile 2016, a fronte della sentenza di primo grado emessa il 22 maggio 2023, è pertanto intervenuto quando la prescrizione breve non era affatto compiuta; Ritenuto infine che il termine massimo di prescrizione maturerà il 2 marzo 2025;
Ritenuto che le doglianze contenute nel secondo motivo di ricorso in tema di responsabilità per il reato sono generiche, limitandosi a richiamare i motivi di appello e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così