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Ordinanza — n. 27928/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for illegal possession of drugs as inadmissible due to lack of specificity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27928/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Albino Antonio inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged his conviction for illegal possession of drugs, arguing facts and sentencing excessiveness, but the court found these grievances lacked the required specificity for review. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet legal standards for admissibility in a jurisdictional proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: Appeals must be specific; mere complaints or generic assertions without precise factual or legal arguments are inadmissible in jurisdictional proceedings.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity illegal possession of drugs jurisdictional review court costs errore nella commisurazione della pena proporzionalità della pena circostanze aggravanti o attenuanti

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.
Art. 61 n. 1 cod. pen.
Art. 341-bis cod. pen.
6311/24 ALBINO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod.
art. 341-bis cod. pen
6311/24 ALBINO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALBINO ANTONIO nato a NAPOLI il 15/08/1973 avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 6311/24 ALBINO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria depositata in data 4 giugno 2024; Ritenuto che le censure di cui al primo motivo dedotto nel ricorso (e ribadite con la citata memoria) - attinente alla ritenuta responsabilità per il reato contestato - non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto ed incentrate sulla richiesta di valutazione alternativa della vicenda, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità (v. pag. 3 ove si da atto della presenza di altri detenuti);

Ritenuto, quanto al secondo motivo di ricorso relativo alla omessa risposta della Corte territoriale circa il preteso difetto di imputabilità (pure oggetto della citata memoria), che la censura era stata avanzata con l'atto di appello in termini del tutto generici, ossia quale mera enunciazione, con ciò legittimando la mancata dissertazione sul punto; che, sotto diverso profilo, l'aggravante ex art. 61 n. 1 cod. pen., di cui si invoca l'insussistenza, è già stata oggetto di esclusione ad opera del Tribunale; Ritenuto infine che anche la residua doglíanza relativa all'eccessività del trattamento sanzionatorio, richiamata anche nella memoria difensiva - è priva di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. in particolare pag. 5-6);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così