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Ordinanza — n. 27927/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as generic complaints lack specific factual and legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27927/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Militello against the Palermo Court of Appeal inadmissible. The appellant's grievances were deemed totally generic, consisting merely of assertions without engaging with the appellate court's reasoned merit assessment. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 360 c.p.c.: Appeals must be specific and grounded in facts and law; generic complaints lacking concrete arguments are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic complaints lack of specific arguments procedural costs Cassa delle ammende bancarotta fraudolenta abbandono del procedimento per truffa irregolarità finanziarie

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
Art. 360 c.p.c.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILITELLO GIROLAMO nato a PALERMO il 13/07/1982 avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 6309/24 MILITELLO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze con cui si censura l'affermazione di responsabilità per il reato contestato sono totalmente generiche, limitandosi a mere enunciazioni e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, né coniugandosi alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1