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Ordinanza — n. 27923/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific grounds for non-prosecution request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27923/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appellant's appeal inadmissible and ordered the payment of procedural costs. The appellant argued for non-prosecution under Article 131-bis of the Penal Code, but the court found the request was not raised in the second instance and lacked specific details regarding the minor nature of the offense. Consequently, the court rejected the appeal based on procedural defects and insufficient factual specificity.

Regesto Legislator

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Art. 336 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal challenging a conviction for non-prosecution is inadmissible if the ground was not raised in the second instance or lacks specific elements indicating the minor nature of the offense.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Non-prosecution Grounds Inadmissible Appeal Specificity Requirement Article 131-bis Penal Code Procedural Defect Cassazione Roma diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

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Art. 336 cod. pen.
6292/24 CASSANO OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, afferente alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 336 cod. pen., con il quale si censura l'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art.
Art. 131-bis cod. pen.
pen., con il quale si censura l'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
art. 336 cod. pen
6292/24 CASSANO OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, afferente alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 336 cod. pen., con il quale si censura l'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art.
art. 131-bis cod. pen
pen., con il quale si censura l'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5922 del 19/01/2023, Camerano
Sez. 6, n. 5922 del 19/01/2023, Camerano, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASSANO COSIMO DAMIANO nato a BARI il 15/11/1987 avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 6292/24 CASSANO OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, afferente alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 336 cod. pen., con il quale si censura l'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., deve essere dichiarato inammissibile; Considerato, invero, che l'applicazione di detta causa di non punibilità non era stata richiesta con i motivi d'appello e che, in ogni modo, il motivo risulta privo di specificità, non indicando gli elementi indicativi della tenuità dell'offesa (cfr.

Sez. 6, n. 5922 del 19/01/2023, Camerano, Rv. 284160); Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1