Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific grounds for non-prosecution request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appellant's appeal inadmissible and ordered the payment of procedural costs. The appellant argued for non-prosecution under Article 131-bis of the Penal Code, but the court found the request was not raised in the second instance and lacked specific details regarding the minor nature of the offense. Consequently, the court rejected the appeal based on procedural defects and insufficient factual specificity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 336 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal challenging a conviction for non-prosecution is inadmissible if the ground was not raised in the second instance or lacks specific elements indicating the minor nature of the offense.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASSANO COSIMO DAMIANO nato a BARI il 15/11/1987 avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 6292/24 CASSANO OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, afferente alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 336 cod. pen., con il quale si censura l'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., deve essere dichiarato inammissibile; Considerato, invero, che l'applicazione di detta causa di non punibilità non era stata richiesta con i motivi d'appello e che, in ogni modo, il motivo risulta privo di specificità, non indicando gli elementi indicativi della tenuità dell'offesa (cfr.
Sez. 6, n. 5922 del 19/01/2023, Camerano, Rv. 284160); Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1