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Ordinanza — n. 27921/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as generic and infounded regarding criminal liability and non-punishment grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27921/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant's grievances were deemed generic, merely reproducing arguments already rejected by the lower court without engaging with the appellate court's detailed reasoning on criminal liability and lack of statutory elements. The court further rejected the claim regarding non-punishment, noting that assessing criminal worthiness requires a complex evaluation of specific case facts and culpability.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: Appeals must be specific and reasoned; generic complaints or infounded claims regarding non-punishment grounds result in inadmissibility.

Parole chiave

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criminal liability non-punishment grounds inadmissible appeal generic grievances criminal worthiness circostanza attenuante reati contro la pubblica autorità preclusione per tolleranza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 337 cod. pen.
6247/24 Pugliatti OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod.
Art. 393-bis cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
Ritenuto altresì che il terzo motivo di ricorso attinente alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.
Art. 133, comma primo, cod. pen.
art. 337 cod. pen
6247/24 Pugliatti OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze con cui si censura l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art.
art. 393-bis cod. pen
art. 131-bis cod. pen
Ritenuto altresì che il terzo motivo di ricorso attinente alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUGLIATTI GIUSEPPE MARIO nato a MESSINA il 21/03/1946 avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; P-y n. 6247/24 Pugliatti OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze con cui si censura l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, dal momento che la sentenza sottolinea la presenza dei presupposti richiesti dalla norma incriminatrice ivi compreso l'elemento psicologico e la carenza dei presupposti di cui all'art. 393-bis cod. pen. (pag. 3);

Ritenuto altresì che il terzo motivo di ricorso attinente alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato dal momento che la Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi che regolano la materia, giacché il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza desumibile da esse e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci