Criminal appeal dismissed because mere residence indication lacks the required manifestation of will for domicile selection under Art. 157.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court erred by accepting a simple residence indication as a valid domicile declaration. The appellant argued for the validity of the chosen domicile, but the court emphasized that Article 157 of the Code of Criminal Procedure requires a clear manifestation of will selecting between specific locations. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 157 cod. proc. pen.; A mere indication of residence in a procedural act is insufficient for a valid domicile declaration; a clear manifestation of will selecting among the indicated locations is strictly required.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GASSAB AYOUB nato il 02/01/1998 avverso l'ordinanza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 6121/24 Gassab OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso Ritenuto che la doglianza relativa alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza della dichiarazione di domicilio dell'imputato e conseguente declaratoria di inammissibilità dell'appello è manifestamente infondata dal momento che, secondo consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, ai fini di una valida dichiarazione o elezione di domicilio non è sufficiente la semplice indicazione, in un atto processuale, della residenza o del domicilio dell'indagato o dell'imputato, essendo necessaria una sua manifestazione di volontà in ordine alla scelta tra i luoghi indicati dall'art. 157 cod. proc. pen., con la consapevolezza degli effetti di tale scelta (Sez. 2, n. 18469 del 01/03/2022, Luongo, Rv. 283180);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il