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Ordinanza — n. 27919/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for resistance to public official as reproducible of already rejected grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27919/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The court found that the appellant's argument regarding resistance to a public official was merely a repetition of grounds already thoroughly examined and rejected by the lower courts. Consequently, the conviction for violently shoving officials to prevent their escort to the barracks was upheld based on established facts.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 606 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are reproducible of those already adequately examined and rejected by the courts of first and second instance.

Parole chiave

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resistance to public official inadmissible appeal reproducible grounds Cassation procedure procedural economy eccezioni processuali tardive tempestività dell'inoltro termini di ricorso

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
6109/24 GARGANO OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, afferente alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., è inammissibile in quanto riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito;
Art. 606 c.p.p.
art. 337 cod. pen
6109/24 GARGANO OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, afferente alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., è inammissibile in quanto riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito;
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GARGANO GIROLAMO nato a GRUMO APPULA il 02/11/1969 avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 6109/24 GARGANO OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, afferente alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., è inammissibile in quanto riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito;

Considerato, invero, che, tanto il giudice di primo grado quanto la Corte d'appello hanno correttamente ritenuto integrato il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, essendo stato accertato come il ricorrente avesse spintonato i pubblici ufficiali al fine di impedire loro di condurlo in caserma, ponendo dunque in essere una condotta violenta diversa da quella dalla quale erano derivate le lesioni dei pubblici ufficiali contestate al capo b) e per il quale il ricorrente è stato assolto (cfr. sentenza di primo grado, pag. 3 e sentenza d'appello pagg. 3 e 4);

Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso