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Ordinanza — n. 27918/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for generic grounds and failure to raise specific defenses.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27918/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant's complaints were deemed generic, merely reproducing arguments already examined by the Court of Appeal without engaging with the specific merit assessments regarding psychological elements and statutory requirements. Furthermore, the court found that the defense of non-prosecution under Article 131-bis and the argument regarding recidivism were not properly raised in the appeal act as required by procedural law.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 337 cod. pen.; Art. 393-bis cod. pen.: Appeals must be specific and substantiated; generic complaints or defenses not raised in the appeal act render the recourse inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds failure to deduce procedural requirement court costs criminal appeal merit assessment eccezione di incostituzionalità

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
pen., non risultano essere state previamente dedotte come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.
Art. 337 cod. pen.
6095/24 Said OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen. e altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze con cui si censura l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art.
Art. 393-bis cod. pen.
art. 337 cod. pen
6095/24 Said OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen.
art. 393-bis cod. pen
art. 131-bis cod. pen
Ritenuto altresì che le censure di cui al secondo motivo di ricorso attinente alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., non risultano essere state previamente dedotte come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
pen., non risultano essere state previamente dedotte come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAID KARIM nato il 10/04/1983 avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; m n. 6095/24 Said OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen. e altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze con cui si censura l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, dal momento che la sentenza sottolinea la presenza dei presupposti richiesti dalla norma incriminatrice ivi compreso l'elemento psicologico e la carenza dei presupposti di cui all'art. 393-bis cod. pen. (pag. 2);

Ritenuto altresì che le censure di cui al secondo motivo di ricorso attinente alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., non risultano essere state previamente dedotte come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello, vertente unicamente sulla sussistenza dell'elemento psicologico e sul trattamento sanzionatorio; Ritenuto infine che anche la doglianza relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche - e di conseguenza all'eccessività del trattamento sanzionatorio - è priva di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. pag.

2) e che, quanto alla recidiva, la sua applicazione non era stata dedotta fra i motivi di appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così