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Ordinanza — n. 27917/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for generic evasion claims lacking specific legal and factual grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27917/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Husovic Maicol inadmissible due to the lack of specific legal and factual arguments supporting the claim of evasion. The appellant's submissions were deemed too general and failed to meet the threshold required for annulling the lower court's judgment. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it relies on generic allegations devoid of specific legal or factual grounds necessary to justify the annulment of the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic allegations evasion crime Cassazione ordinanza procedural costs evasione all'obbligo di contribuzione anticipi delle spese spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUSOVIC MAICOL nato a MIRANDOLA il 25/11/1985 avverso la sentenza del 13/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; RG 6090/24 - HUSOVIC MAICOL OSSERVA Il motivo dedotto in relazione alla condanna per il reato di evasione è inammissibile perché prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei fatti che sorreggono la richiesta di annullamento della sentenza impugnata. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/06