Italian court dismisses appeal against cassation ruling on remand, citing inadmissibility of fact error appeals before judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the extraordinary appeal inadmissible because fact-error appeals cannot be filed against cassation decisions made before the trial concludes. The appellant argued for remission of the criminal case, but the opposing party and the court noted the procedural bar established by precedent. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 36, lett. b) l. 89/1998; Art. 36, lett. c) l. 89/1998: Extraordinary appeals for factual error are inadmissible against cassation rulings issued ante iudicatum, as such decisions do not yet have binding force on the trial outcome.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOSONI AUGUSTO nato a ROMA il 05/01/1972 avverso l'ordinanza del 11/01/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; letti gli atti e il provvedimento impugnato; esaminati i motivi di ricorso di Augusto Tosoni; udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Giordano; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso straordinario avverso l'ordinanza del 1'11 gennaio 2024 della Seconda Sezione Penale con la quale veniva dichiarata inammissibile l'istanza di rimessione in relazione al proc. pen. n. 8793/2017 non sono deducibili; che, invero, il ricorso straordinario per errore di fatto non è proponibile nei confronti delle decisioni della Corte di cassazione che intervengono "ante iudicatum" (Sez.
U, Sentenza n. 13199 del 21/07/2016, Nunziata, Rv. 269790); Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione, da dichiarare con provvedimento senza formalità di trattazione, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 14 giugno 2024 Il Consiglier stensore Il Pr