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Ordinanza — n. 27915/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as time-barred due to missed 45-day deadline for absent defendant.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27915/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal filed by David Ubaldi inadmissible because it was submitted after the statutory deadline. Although the lower court reserved the motivation deadline, the appeal was filed late despite a fifteen-day extension for absent defendants. The court ruled that the appeal was untimely regardless of this extension, ordering the dismissal and awarding costs.

Regesto Legislator

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Art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal filed by an absent defendant after the expiration of the forty-five-day period, even with the fifteen-day extension, is inadmissible de plano.

Parole chiave

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time-barred appeal absent defendant fifteen day extension inadmissible de plano statutory deadline Italian criminal procedure missed filing period istanza tardiva di restituzione dei termini

Disposizioni normative citate

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Art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione, che va disposta con ordinanza "de plano" ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: UBALDI DAVID nato a TERNI il 06/08/1968 avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avv so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; 7d) Ritenuto che il ricorso, depositato il 13 ottobre 2023, proposto da David Ubaldi è inammissibile, perché proposto oltre il termine per impugnare che, in relazione a sentenza che aveva riservato il termine di deposito della motivazione entro giorno novanta, ma effettivamente depositata fuori termine con avviso notificato a amni dell'imputato il 13 maggio 2023 e al difensore il'11 maggio 2023, il termine di quarantacinque giorni scadeva il 28 giugno 2023; che, il ricorso non risulta tempestivo neppure tenuto conto dell'ulteriore termine di quindici giorni per impugnare (art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.), previsto per l'imputato assente;

Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione, che va disposta con ordinanza "de plano" ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 giugno 2024 Il Consigliere tore Il