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Ordinanza — n. 27914/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and repetitive of lower court's reasoned decisions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27914/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the conviction for resistance and the lack of continuity between crimes, but the court found these grievances merely repetitive of arguments already rejected by the Court of Appeal. Consequently, the court ruled that the appeal lacked specific, logical argumentation distinct from the lower court's established reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals must contain specific, reasoned arguments distinct from those already examined by the lower court; generic or repetitive grievances fail to meet admissibility requirements.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grievances lack of reasoning resistance crime continuity of crimes recidiva nell'infrazione criminalità persistente impunità

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
art. 337 cod. pen
5819/24 D'Ignoti OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'IGNOTI DANILO nato a PALERMO il 03/11/1988 avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 5819/24 D'Ignoti OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen. e altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze con cui si censura l'affermazione di responsabilità per il reato di resistenza sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti adeguatamente scrutinati dai giudici del merito con puntuale e logico apparato argomentativo (v. pag. 7 sentenza impugnata);

Ritenuto altresì che le doglianze con cui si censura il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato oggetto del presente giudizio e analoghi delitti per il quale l'imputato ha riportato condanna con sentenza irrevocabile del 5 luglio 2020, sono riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale che le ha disattese con puntuale e logico apparato argomentativo, privo di fratture logiche, rappresentando la mancata configurabilità di un unico disegno criminoso (v. pag. 7-8); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,