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Ordinanza — n. 27912/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to filing outside permitted time limits and merit issues already decided.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27912/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the extraordinary appeal inadmissible because it was filed outside the legally permitted time limits and concerned merits already implicitly decided. The appellant argued for the right to occupy a rented dwelling without title, but the court noted this issue was already evaluated when the lower court dismissed the claim as illegitimate. Consequently, the appeal was rejected without formal hearing, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: Appeals filed outside the statutory time limits or concerning merits already decided are inadmissible.

Parole chiave

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extraordinary appeal inadmissibility time limits merits decided court costs criminal procedure Corte di Cassazione soggiorno ininterrotto

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BADALAMENTI PIETRO nato a PALERMO il 22/10/1988 avverso l'ordinanza del 21/11/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avy(so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; letti gli atti e il provvedimento impugnato; esaminati i motivi di ricorso di Pietro Badalamenti; udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Giordano; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso straordinario avverso l'ordinanza del 21 novembre 2024 con la quale veniva dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza del 30/11/2022 della Corte di appello di Palermo sono inammissibili perché proposti fuori dei casi consentiti.

Il ricorrente pone, infatti, una questione di merito già valutata implicitamente quando è stata esaminata la rilevanza della pretesa dell'imputato di occupare "sine titulo" l'abitaizh' ne locata, senza ristoro e, dunque, certamente illegittima (a prescindere dalla locazione stipulata oralmente); Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione, da dichiarare con provvedimento senza formalità di trattazione, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 giugno 2024 Il Consigliera estensore Il Presiclfer7te