Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27911/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic complaints lack specific argumentation against appellate merit findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27911/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant's grievances were deemed generic and merely repetitive of arguments already examined by the lower court, failing to engage with the appellate court's detailed reasoning on the required psychological elements of the crime. Consequently, the court upheld the second-instance judgment without reviewing the merits of the conviction.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals must contain specific arguments challenging the factual and legal assessments of the lower court; generic complaints that merely reproduce previous criticisms without engaging with the appellate court's reasoning are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic complaints repetitive arguments merit review criminal procedure appellate reasoning costs and fine reati contro la pubblica autorità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
art. 337 cod. pen
5770/24 Lipari OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIPARI PIETRO nato a ERICE il 07/11/1983 avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 5770/24 Lipari OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen. e altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze con cui si censura l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, dal momento che la sentenza sottolinea la presenza dei presupposti richiesti dalla norma incriminatrice ivi compreso l'elemento psicologico (v. pagg. 7 e 8);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 1