Cassation court dismisses appeals as generic and lacking specific merit-based scrutiny against criminal liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Compierchio Giuseppe and Pelullo Sasha Alessio inadmissible. The appellants challenged the lower court's finding of criminal liability under Article 337 of the Penal Code, arguing generic grounds without engaging with the appellate court's detailed reasoning. The court rejected these arguments, ruling that the complaints were merely repetitive of previously examined issues and lacked the specific factual comparison required to challenge the excessive nature of the sanction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; The appeals must be dismissed if they consist of generic assertions that do not provide a specific and adequate scrutiny of the merit-based assessments made by the appellate court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: COMPIERCHIO GIUSEPPE nato a CERIGNOLA il 16/11/1981 PELULLO SASHA ALESSIO nato a MELFI il 04/06/1998 avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 5754/24 Compierchio + 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso dei due ricorrenti, distinti ma sovrapponibili; Ritenuto che le doglianze con cui si censura l'affermazione di responsabilità per il reato contestato sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo (cfr. p. 3-4 del provvedimento impugnato);
Ritenuto, infine, che anche la residua doglianza relativa all'eccessività del trattamento sanzionatorio - è priva di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. in particolare pag. 4); Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il