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Ordinanza — n. 27908/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to repetition of already rejected arguments regarding tax evasion conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27908/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The lower court had already thoroughly examined and rejected the appellant's defense regarding the elements of tax evasion, finding the evidence sufficient to prove the crime. Consequently, the court ruled that the new arguments were merely a repetition of previously dismissed points and lacked any factual basis.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it reproduces grounds already adequately examined and rejected by the court of first instance, or if the arguments are manifestly unfounded.

Parole chiave

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tax evasion conviction inadmissible appeal repetition of arguments procedural costs Cassation jurisdiction trasmissione di un atto processuale trasmissione degli atti errore di trasmissione

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
5702/24 FERRARESI OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, afferente alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 385 cod.
Art. 366 c.p.c.
art. 385 cod. pen
5702/24 FERRARESI OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, afferente alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 385 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRARESI MATTIA nato a ROMA il 04/11/1996 avverso la sentenza del 13/07/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; R.G.N. 5702/24 FERRARESI OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, afferente alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., è inammissibile in quanto riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e, comunque, manifestamente infondato;

Considerato, invero, che, la Corte d'appello, con corretta ed esaustiva motivazione, ha ritenuto pienamente integrato tanto l'elemento oggettivo quanto quello soggettivo del delitto di evasione, dal momento che il ricorrente era stato rinvenuto a 1 km di distanza dalla propria abitazione e che l'alternativa prospettazione difensiva è stata smentita dagli atti di indagine (cfr. sentenza impugnata, pag. 2); Considerato, infine, che le ragioni di inammissibilità travolgono anche il contenuto della memoria difensiva pervenuta il 1'8 giugno 2024; Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i