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Ordinanza — n. 27907/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27907/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27907/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE SANTIS MASSIMO nato a FOGGIA il 10/10/1960 avverso la sentenza del 27/11/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FOGGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 5715/24 De Santis OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (sentenza ex artt. 444 ss. cod. proc. pen. per il reato di cui alli art. 317 cod. pen. ed altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato giacché si deduce la violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio concordato fra le parti, là dove l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337);

Regesto Legislator

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art. 317 cod. pen, art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 27907/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 5715/24 De Santis OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (sentenza ex artt. 444 ss. cod. proc. pen. per il reato di cui alli art. 317 cod. pen. ed altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato giacché si deduce la violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio concordato fra le parti, là dove l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337);

Parole chiave

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immunità parziale condanna al pagamento pecuniario ammende per infrazione procedurale pena pecuniaria non riscuotibile pagamento dell'ammenda ammenda

Disposizioni normative citate

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art. 317 cod. pen
per il reato di cui alli art. 317 cod. pen.
art. 444 cod. proc. pen
Ritenuto inoltre che è manifestamente infondato anche il secondo motivo di ricorso, dal momento che il danneggiato può costituirsi parte civile in udienza preliminare anche nel caso in cui l'imputato abbia previamente depositato in cancelleria la richiesta ex art. 444 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE SANTIS MASSIMO nato a FOGGIA il 10/10/1960 avverso la sentenza del 27/11/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FOGGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 5715/24 De Santis OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (sentenza ex artt. 444 ss. cod. proc. pen. per il reato di cui alli art. 317 cod. pen. ed altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato giacché si deduce la violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio concordato fra le parti, là dove l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337);

Ritenuto inoltre che è manifestamente infondato anche il secondo motivo di ricorso, dal momento che il danneggiato può costituirsi parte civile in udienza preliminare anche nel caso in cui l'imputato abbia previamente depositato in cancelleria la richiesta ex art. 444 cod. proc. pen. munita del consenso del pubblico ministero, posto che, a differenza di quanto accade nell'ipotesi in cui analoga richiesta sia presentata nell'udienza fissata nel corso delle indagini preliminari ex art. 447, comma 1, cod. proc. pen., tale istanza può avere epiloghi diversi dal solo accoglimento o rigetto, sicché, nella sentenza di applicazione della pena che recepisca quell'accordo, devono essere liquidate in favore della parte civile le spese sostenute per la costituzione in giudizio (Sez. 5, n. 11257 del 13/01/2023, Riccio, Rv. 284293).

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci