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Ordinanza — n. 27906/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27906/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27906/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ACHIM IASMINA nato il 31/07/1988 avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; R.G.N. 5706/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. sono inammissibili perché aventi ad oggetto censure manifestamente infondate; Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento: alla penale responsabilità ed, in particolare, alla integrazione dell'elemento soggettivo del reato (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata) con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, il giudice del gravame ha fatto ricorso a una motivazione logica, coerente e lineare (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata); al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. (cfr. pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata); al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (cfr. pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata) e della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata), là dove la richiesta difensiva si appalesava come un motivo dedotto per la prima volta in sede di deposito della memoria ex art. 121 cod. pen. ed, altresì, inammissibile per genericità, non individuando in modo puntuale e pertinente i presupposti che ne consentissero il riconoscimento.

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen, art. 131-bis cod. pen, art. 121 cod. pen; Ordinanza — n. 27906/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pa gamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa gamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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evasione all'obbligo di contribuzione esenzione dalla pena inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento aiuto all'evasione di detenuti persecuzione determinante per la fuga esame della domanda d'asilo

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
5706/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
7 della sentenza impugnata); al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
art. 121 cod. pen
7 della sentenza impugnata), là dove la richiesta difensiva si appalesava come un motivo dedotto per la prima volta in sede di deposito della memoria ex art. 121 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ACHIM IASMINA nato il 31/07/1988 avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; R.G.N. 5706/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. sono inammissibili perché aventi ad oggetto censure manifestamente infondate; Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento: alla penale responsabilità ed, in particolare, alla integrazione dell'elemento soggettivo del reato (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata) con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, il giudice del gravame ha fatto ricorso a una motivazione logica, coerente e lineare (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata); al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. (cfr. pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata); al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (cfr. pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata) e della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata), là dove la richiesta difensiva si appalesava come un motivo dedotto per la prima volta in sede di deposito della memoria ex art. 121 cod. pen. ed, altresì, inammissibile per genericità, non individuando in modo puntuale e pertinente i presupposti che ne consentissero il riconoscimento.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pa gamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa gamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.