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Ordinanza — n. 27904/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as mere complaints lack legal admissibility in criminal liability proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27904/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant argued against a lower court's decision regarding criminal liability and sentencing, but the court found these arguments to be mere complaints rather than legal objections. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the strict requirements for admissibility in a final review proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 361 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: Appeals consisting solely of factual complaints or dissatisfaction with the reasoning of a fully motivated judgment are inadmissible in the final review stage.

Parole chiave

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criminal liability appeal inadmissible complaint factual grievances final review proceedings court costs award sentencing excessiveness attenuating circumstances motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 361 cod. pen.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPERATI ALESSIO nato a ROMA il 26/06/1994 avverso la sentenza del 27/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso proposto da Sperati Alessio; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto con riguardo al giudizio di responsabilità a carico dell'imputato per il reato di cui all'art. 361 cod. pen e manifestamente infondati avuto riguardo alla completa motivazione (pag.

7) della sentenza impugnata sulla pretestuosità della denuncia sporta nonché alle ragioni che, in carenza di illogicità della sentenza impugnata, hanno determinato il rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria in appello; i motivi di ricorso sulla eccessività della pena e omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche sono parimenti indeducibili al confronto della sufficiente e non illogica motivazione posta a fondamento delle statuzioni sul punto che si sono adeguatamente confrontate con le deduzioni difensive; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 giugno 2024 Il Consigliere relTre Il Pr