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Ordinanza — n. 27901/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27901/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27901/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSERI LUIGI nato a MESSINA il 27/03/1969 avverso la sentenza del 10/01/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; R.G.N. 5673/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso e ribaditi con la memoria pervenuta il 23 maggio 2024 in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. sono inammissibili perché aventi ad oggetto censure manifestamente infondate; Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale in ordine: alla manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata); alla penale responsabilità ed, in particolare, alla sussistenza dell'elemento costitutivo delle "più persone" oltre alla effettiva pronuncia da parte del ricorrente delle espressioni oltraggiose oggetto del capo di imputazione (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata).

Regesto Legislator

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art. 341-bis cod. pen; Ordinanza — n. 27901/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 5673/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso e ribaditi con la memoria pervenuta il 23 maggio 2024 in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. sono inammissibili perché aventi ad oggetto censure manifestamente infondate; Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale in ordine: alla manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata); alla penale responsabilità ed, in particolare, alla sussistenza dell'elemento costitutivo delle "più persone" oltre alla effettiva pronuncia da parte del ricorrente delle espressioni oltraggiose oggetto del capo di imputazione (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata).

Parole chiave

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ingiuria espressioni sconvenienti oltraggio alla corte atto che arreca pregiudizio barriera linguistica limiti della libertà d'espressione

Disposizioni normative citate

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art. 341-bis cod. pen
5673/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso e ribaditi con la memoria pervenuta il 23 maggio 2024 in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSERI LUIGI nato a MESSINA il 27/03/1969 avverso la sentenza del 10/01/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; R.G.N. 5673/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso e ribaditi con la memoria pervenuta il 23 maggio 2024 in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. sono inammissibili perché aventi ad oggetto censure manifestamente infondate; Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale in ordine: alla manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata); alla penale responsabilità ed, in particolare, alla sussistenza dell'elemento costitutivo delle "più persone" oltre alla effettiva pronuncia da parte del ricorrente delle espressioni oltraggiose oggetto del capo di imputazione (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 giugno 2024 Il Consigliere estésore Il Pre d