Italian Court dismisses appeal for tax evasion as arguments are manifestly unfounded and discretionary.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Donato Passidomo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's refusal to apply the non-prosecution clause for minor offenses and the denial of probation. The court found the arguments manifestly unfounded, noting that the appellate court correctly weighed the severity of the conduct against the offense's triviality and properly assessed the risk of reoffending.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 341-bis cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; Art. 360 c.p.p.: Appeals based on discretionary assessments of offense severity or probation prognosis are inadmissible if the lower court's reasoning is not logically flawed or contradicted by other findings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSIDOMO DONATO nato a GRAVINA DI PUGLIA il 07/11/1970 avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; R.G.N. 5671/24 PASSIDOMO OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso, afferenti alla condanna del, ricorrente per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen., sono inammissibili in quanto manifestamente infondati; Considerato, invero, che, quanto al primo motivo, con cui si censura l'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., la Corte d'appello, nell'esercizio del suo potere discrezionale e con motivazione immune da vizi sindacabili in sede di legittimità, ha ritenuto ostative ad un giudizio di tenuità dell'offesa le gravi modalità della condotta;
Ritenuto che, quanto al secondo motivo, con cui si contesta l'omessa concessione della sospensione condizionale della pena, risulta non illogica la motivazione con cui la Corte d'appello ha ritenuto di non poter formulare una prognosi positiva in ordine all'astensione del ricorrente dalla commissione di ulteriori reati, non ponendosi tale motivazione in contrasto con quella relativa all'esclusione della recidiva, che mira a valutare un presupposto diverso, afferente alla valutazione del fatto oggetto del giudizio - per le modalità dello stesso e alla luce dei precedenti penali - come espressivo di un'accresciuta pericolosità dell'imputato;
Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci