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Ordinanza — n. 27895/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic intent in restrictive state offense; psychological element not required.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27895/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that a specific psychological element was necessary for the conviction under Article 385 of the Penal Code. The court rejected this, ruling that only generic intent is required, which is established by the awareness of the restrictive state and the will to violate its prescriptions.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; For the crime defined in Article 385 of the Penal Code, generic intent suffices, consisting of the awareness of being in a restrictive state and the will to violate its prescriptions, without requiring a specific psychological element.

Parole chiave

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generic intent restrictive state Article 385 Penal Code criminal appeal inadmissibility psychological element requirement aiuto all'evasione di detenuti allontanamento nonostante motivi di salute inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
5625/24 Barbaraci OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod.
art. 385 cod. pen
5625/24 Barbaraci OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBARACI FLAVIO nato a PALERMO il 28/07/1986 avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 5625/24 Barbaraci OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze contenute nel motivo unico di ricorso - attinenti alla sussistenza dell'elemento psicologico - sono manifestamente infondate, in quanto per il reato di cui all'art.385 cod. pen.

è sufficiente il dolo generico che risulta integrato dalla consapevolezza di trovarsi nello stato restrittivo e dalla volontà di trasgredire le prescrizioni imposte da tale stato (v. pag. 3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14/06