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Ordinanza — n. 27891/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as arguments were already fully examined by the lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27891/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Filippo Leonti inadmissible. The appellant challenged his conviction for resistance to a public official, arguing the lower court failed to address specific elements of the crime and omitted general mitigating circumstances. The court ruled that the arguments were merely reiterations of issues already thoroughly evaluated by the Court of Appeal of Messina with correct legal reasoning, rendering them manifestly unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: Arguments that merely reproduce issues already adequately examined by the court of first instance with correct legal arguments are inadmissible as they lack novelty and are manifestly unfounded.

Parole chiave

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resistance to public official inadmissible appeal reiteration of arguments manifestly unfounded discretionary mitigation attenuazione della pena obbligo di ridurre il danno peggioramento di uno stato anteriore

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
5618/24 LEONTI OSSERVA • Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso, afferente alla condanna del ricorrente perii reato di cui all'art. 337 cod.
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
art. 337 cod. pen
5618/24 LEONTI OSSERVA • Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso, afferente alla condanna del ricorrente perii reato di cui all'art. 337 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEONTI FILIPPO nato a MESSINA il 05/02/2003 avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; R.G.N. 5618/24 LEONTI OSSERVA • Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso, afferente alla condanna del ricorrente perii reato di cui all'art. 337 cod. pen., sono inam missibili in quanto riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, nonché manifestamente infondati;

Considerato, invero, che, quanto al primo e al secondo motivo, con cui si lamenta l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 337 cod. pen., per essere carente la motivazione in ordine all'atto d'ufficio posto in essere dai pubblici ufficiali e per essere assente l'elemento psicologico, la Corte d'appello, con congrua ed esaustiva motivazione, ha ritenuto pienamente integrata la resistenza a pubblico ufficiale, dal momento che era stato accertato come il ricorrente avesse proferito una pluralità di minacce al fine di impedire di essere identificato e successivamente condotto negli uffici della Questura, e che risulta irrilevante, ai fini del dolo, lo stato di ubriachezza del predetto (cfr. sentenza d'appello, pag. 3);

Ritenuto che, quanto al terzo motivo, con cui si contesta l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, la Corte d'appello, nel corretto esercizio del suo potere discrezionale, ha ritenuto ostative al riconoscimento di tale beneficio le gravi modalità della condotta, nonché l'assenza di ulteriori elementi positivamente valorizzabili; Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci