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Ordinanza — n. 27887/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as arguments are inadmissible due to prior merit judgment on drug trafficking and assault.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27887/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Osagie Collins inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Collins challenged a lower court's conviction for drug trafficking and assault, arguing for specific legal defenses regarding the drug quantity and lack of punishability. The court rejected these claims because the lower court had already thoroughly examined and dismissed them with correct legal reasoning, making the new arguments merely repetitive.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990; Art. 131-bis cod. pen.: Arguments in a final appeal that are merely reproductions of issues already fully examined and dismissed by the court of first instance with correct legal reasoning are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal repetitive arguments drug trafficking assault liability final appeal review reato grave di stupefacenti reato colposo corresponsabilità della vittima

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 337 cod. pen.
Art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990
Art. 131-bis cod. pen.
• non era stata oggetto di impugnazione la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in relazione al reato di cui all'art.
art. 337 cod. pen
art. 131-bis cod. pen
• non era stata oggetto di impugnazione la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OSAGIE COLLINS nato il 05/11/1990 avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Osagie Collins; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici del merito sulla c:onfigurabilità nella condotta tenuta dall'imputato del reato di cui all'art. 337 cod. pen., condotta affatto risoltasi in una forma di disprezzo, essendo consistita in una violenta aggressione ai danni dell'assistente di polizia che riportava lesioni, e adeguatamente assistita da dolo; anche la natura stupefacente della droga poco prima ceduta, è stata correttamente desunta dalle concrete modalità del fatto (l'acquirente aveva, infatti, pagato venti euro per la dose ricevuta) e dalle risultanze del narcotest essendo, invece, irrilevante che sul reperto non sia stata effettuata perizia per accertare la quantità di principio attivo, posto che l'imputato è stato condannato per un fatto qualificato come di lieve entità, ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990;

• non era stata oggetto di impugnazione la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in relazione al reato di cui all'art. 73 cit., richiesta proposta con l'odierno ricorso e, comunque, manifestamente infondata poiché la condotta dell'imputato, ai fini del giudizio di pericolosità, non appare frazionabile espungendo dal giudizio di gravità dei fatti e dalla intensità del dolo, la coeva condotta di resistenza e lesioni; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 giugno 2024 Il Consiglie