Criminal appeal dismissed as inadmissible for reiterating appeal grounds and failing to address non-prosecution argument.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Grillo Lucia inadmissible and ordered her to pay procedural costs. The appellant argued for non-prosecution due to the minor nature of the offense, but the lower court had already addressed the gravity of the evasion based on time and place. The Supreme Court ruled the appeal inadmissible because it merely repeated the appeal's grounds without engaging with the specific reasons for rejecting the non-prosecution benefit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal that merely reiterates the grounds of the appeal without adequately addressing the specific reasons for the lower court's decision on non-prosecution is inadmissible.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRILLO LUCIA nato a SALERNO il 27/11/1972 avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; RG 5544/24 - GRILLO LUCIA OSSERVA • Il motivo dedotto in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché meramente reiterativo dell'atto di appello e comunque manifestamente infondato. In particolare, l'unico motivo di ricorso lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.
Sul punto, tuttavia, H ricorrente non si confronta adeguatamente con la motivazione del provvedimento impugnato, il quale dà conto della complessiva gravità del fatto - desunta dalle circostanze di tempo e di luogo in cui è stata posta in essere l'evasione non -, che è ostativa al beneficio richiesto. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il