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Ordinanza — n. 27884/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for generic lack of reasoning in traffic offense conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27884/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Nicola Valentini inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Valentini argued that the lower court's conviction for evading police control lacked sufficient reasoning regarding the crime and sentencing. The court rejected this, noting that the trial court had adequately examined the facts and provided logical justification for both the conviction and the penalty.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: Appeals based on generic assertions of insufficient reasoning without specific factual or legal grounds are inadmissible in the court of cassation.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic lack of reasoning traffic offense conviction court of cassation procedural dismissal minaccia contro le autorità minaccia per la sicurezza pubblica sicurezza della circolazione

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Valentini; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod.
Art. 600 c.p.p.
art. 337 cod. pen
Valentini; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALENTINI NICOLA nato a BARI il 08/06/1984 avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di N. Valentini; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi sulla sussistenza di vizi di motivazione.

La Corte di merito, esaminando le stesse deduzioni oggi proposte con il ricorso, ha ricostruito i fatti e ritenuto sussistente il reato sottolineando che la condotta di guida dell'imputato, per sottrarsi al controllo di polizia, aveva costretto gli agenti a pericolose manovre di emergenza esponendo se stessi e gli altri utenti della strada a rischi per l'incolumità fisica; Considerato che anche sul punto della determinazione della pena e diniego di esclusione della recidiva le argomentazioni dei giudici di merito sono sorrette da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sicché, con i motivi di ricorso, il Valentini sollecita un diverso apprezzamento di profili di merito del trattamento punitivo;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis