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Ordinanza — n. 27883/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27883/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27883/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LEONARDIS LEONARDO nato a POTENZA il 10/02/1978 avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di LeonardAeonardis; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. sono manifestamente infondati.

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen; Ordinanza — n. 27883/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 648 cod. pen. sono manifestamente infondati.

Parole chiave

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modalità di calcolo dell'ammenda sanzioni penali alleggerimento della pena adeguamento della pena remissione della pena riduzione della multa

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LEONARDIS LEONARDO nato a POTENZA il 10/02/1978 avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di LeonardAeonardis; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. sono manifestamente infondati.

Tale giudizio investe anche i cd. motivi nuovi che, in realtà, ribadiscono i motivi di ricorso originari. In relazione al primo motivo, relativo alla determinazione in mesi due di reclusione della pena che, in conseguenza dell'assoluzione per il reato di ricettazione, è stata eliminata da quella già comminata (anni cinque e mesi quattro), la determinazione della pena in misura così esigua, rispetto a quella del reato-base di estorsione e alla pena prevista, nel minimo, per il reato di ricettazione, da non rendere necessaria la individuazione di parametri ulteriori che hanno condotto a tale minimale indicazione.

Né rilevano, in concreto, le modalità di calcolo seguite in relazione alla eliminazione della pena e alla diminuente del rito, posto che la diminuzione è stata operata su quella finale. Non è, inoltre, ravvisabile un interesse dell'imputato a dolersi della mancata enunciazione dei singoli passaggi che hanno condotto alla determinazione della pena finale come recata dal dispositivo. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna dellp ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 giugno 2024 Il Consigliere relatore Il Pre