Italian Court dismisses appeal on evasion charges for generic arguments and lack of statutory mitigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by Antonio De Nigris inadmissible regarding his conviction for evasion. The appellant argued for generic mitigating circumstances and the non-punishability of the act, but the court found these arguments factually unfounded and legally impermissible in a review proceeding. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: Appeals in cassation must be specific and not generic; the court correctly applied statutory non-punishability based on concrete evidence of prior offenses.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE NIGRIS ANTONIO ROSARIO nato a EBOLI il 15/07/1992 avverso la sentenza del 22/12/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di A. De Nigris; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché generici ed involgenti una questione in fatto, quello sul diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, nonché manifestamente infondati poiché la mancata applicazione della causa di non punibilità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.
è stata correttamente motivata richiamando elementi ritenuti in concreto ostativi alla formulazione di un giudizio di minore offensività del fatto (plurime condanne di cui tre per il reato di evasione); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 giugno 2024 Il Consigliere r,etore Il Presi ent