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Ordinanza — n. 27881/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as mere complaints; facts and sentencing justified by conduct during arrest.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27881/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the grounds raised were merely complaints regarding facts rather than legal errors. The appellant argued against the conviction for resisting arrest and the excessive sentence, but the court found the factual descriptions sufficient to establish the psychological element of the crime. Consequently, the court ruled that the sentencing was adequately motivated by the defendant's negative personality assessment and specific conduct, leading to the dismissal of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 367 cod. proc. pen.: Appeals in cassation are inadmissible if they consist solely of mere complaints on facts, as the court's assessment of conduct and sentencing is binding unless legally flawed.

Parole chiave

Generato dall'IA
resisting arrest cassation appeal mere complaints factual assessment sentencing justification inadmissible appeal psychological element

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 337 cod. pen.
di cui all'art. 337 cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto.
Art. 367 cod. proc. pen.
art. 337 cod. pen
di cui all'art. 337 cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto.

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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIPARIO SAVINO nato a CERIGNOLA il 17/01/1978 avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di S. Sipario; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, avverso la sentenza di condanna per il reato. di cui all'art. 337 cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto.

Le modalità della condotta sono state ritenute idonee a denotare l'elemento psicologico del reato poiché l'imputato, durante l'arresto del fratello, si era avventato contro l'agente strattonandolo per opporsi all'operazione di polizia. Anche il motivo di ricorso sull'eccessività della pena - mesi otto di reclusione con applicazione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva- si rivela generico e manifestamente infondato perché la scelta del trattamento punitivo è stata adeguatamente motivata evidenziando il negativo giudizio sulla personalità dell'imputato e le modalità della condotta.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. fIl Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 giugno 2024 Il Consigliere relatore Il Presi n