Cassation court dismisses appeal for generic re-evaluation of sentencing circumstances precluded in final review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that generic mitigating circumstances under Article 337 of the Penal Code were not applied, seeking a re-evaluation of the appellate court's sentencing choices. The court rejected this, noting that such re-evaluation of the merits and the assessment of dangerousness is precluded in the final review stage, as the lower courts had already considered the appellant's health conditions and applied Article 89 of the Penal Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 89 cod. pen.; The final court of cassation cannot re-evaluate the merits of sentencing choices or generic mitigating circumstances, as the assessment of dangerousness and application of health-related mitigations are precluded in the stage of legal review.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTELLANO ORESTE nato a SALERNO il 31/12/1979 avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; igisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di O. Castellano; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, in merito alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., sono generici e volti alla rivalutazione, preclusa in sede di legittimità, del merito delle scelte del trattamento punitivo che i giudici di appello, in linea con la sentenza di primo grado, hanno motivato con argomentazioni che rinviano anche al giudizio di pericolosità dell'imputato previo esame delle deduzioni difensive al riguardo e valorizzando, non illogicamente, la circostanza che all'imputato, in ragione delle sue condizioni di salute, era stata applicata la circostanza di cui all'art. 89 cod. pen.; i a, Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conti* condanna del b@ ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Presict nt