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Ordinanza — n. 27879/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as facts are mere complaints, not new evidence, violating legal limits on cassation review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27879/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the grounds raised were merely complaints regarding factual assessments rather than new evidence. The appellant argued against the lower court's finding of guilt for specific crimes and the exclusion of mitigating circumstances. The court rejected these arguments, stating that cassation review is limited to legal errors and cannot re-evaluate facts based on alternative interpretations of witness statements.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate facts or substitute its own assessment of evidence; appeals based on mere complaints regarding the lower court's factual findings are inadmissible.

Parole chiave

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cassation review limits factual re-evaluation prohibition mere complaints inadmissibility appeal grounds rejection legal vs factual error atti impugnabili minaccia contro le autorità ricusazione del pubblico ministero

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 606 c.p.p.
Art. 131-bis cod. pen.
Con argomentazioni ineccepibili e incentrate sull'esame della condotta dell'imputato, quale evincibile dalle descritte modalità del fatto, i giudici di appello hanno escluso la possibilità di ravvisare l'ipotesi di particolare tenuità di cui all'art. 131-bis cod.
Art. 62-bis cod. pen.
Il richiamo ai precedenti denota la completezza e logicità della motivazione della sentenza impugnata ai mi del diniego delle circostanze di cui all'art. 62 -bis cod.
Art. 336 code pen.
Lovero; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano OSSERVA I motivi dedotti nel ricorso avverso la sentenza di condanna per i reati di cui agli art. 336 e 341-bis code pen.
Art. 341-bis code pen.
art. 131-bis cod. pen
Con argomentazioni ineccepibili e incentrate sull'esame della condotta dell'imputato, quale evincibile dalle descritte modalità del fatto, i giudici di appello hanno escluso la possibilità di ravvisare l'ipotesi di particolare tenuità di cui all'art. 131-bis cod.
art. 62 -bis cod. pen
Il richiamo ai precedenti denota la completezza e logicità della motivazione della sentenza impugnata ai mi del diniego delle circostanze di cui all'art. 62 -bis cod. pen..
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOVERO MICHELE nato a BITONTO il 02/01/1973 avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di M. Lovero; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano OSSERVA I motivi dedotti nel ricorso avverso la sentenza di condanna per i reati di cui agli art. 336 e 341-bis code pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto sviluppate sulla scorta di un'alternativa valutazione delle risultanze di prova derivanti dalle dichiarazioni rese dai verbalizzanti e genericamente volti a contestare l'idoneità della minaccia, il collegamento tra la condotta e l'attività istituzionale in corso nonché la presenza di più persone, punti della decisione della sentenza impugnata che, come i successivi, in materia di pena, sono stati oggetto di analisi sulla base di una puntuale ricostruzione in fatto e di valutazione in linea con i principi della giurisprudenza di legittimità.

Con argomentazioni ineccepibili e incentrate sull'esame della condotta dell'imputato, quale evincibile dalle descritte modalità del fatto, i giudici di appello hanno escluso la possibilità di ravvisare l'ipotesi di particolare tenuità di cui all'art. 131-bis cod. pen., conclusione, questa, tutt'altro che illogica e contestata con argomentazioni che, anch'esse, sollecitano una inammissibile rivalutazione in fatto di questa Corte poiché evocano la modesta gravità del fatto per la sola ragione della non abitualità del comportamento illecito. Il richiamo ai precedenti denota la completezza e logicità della motivazione della sentenza impugnata ai mi del diniego delle circostanze di cui all'art. 62 -bis cod. pen..

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 giugho 2024 Il Consigliere estensore D