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Ordinanza — n. 27878/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on resistance charge as lower court correctly applied law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27878/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giovanni Orlando's appeal inadmissible regarding charges of resistance and sentencing errors. The lower court had already established that Orlando's erratic driving maneuvers during a police pursuit constituted resistance and created public danger. The Supreme Court rejected arguments for leniency or exclusion of recidivism, ruling they were merely requests to re-evaluate the punishment rather than new legal grounds.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.; Art. 601 c.p.: Appeals challenging the characterization of a crime or the application of sentencing circumstances are inadmissible if they merely seek a re-evaluation of the penalty without presenting new legal arguments or facts.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility resistance to authority driving while fleeing re-evaluation of punishment recidivism exclusion Corte di Cassazione sentencing discretion guida nonostante revoca della patente

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.
Art. 601 c.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORLANDO GIOVANNI nato a MESSINA il 17/11/1989 avverso la sentenza del 06/12/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; • visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Orlando G; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché, in punto di responsabilità, riproduce censure esaminate dalla Corte di appello che, con corretti argomenti giuridici, ha ritenuto configurabile il reato di resistenza nella condotta di guida dell'imputato, datosi alla fuga a bordo dell'auto, intralciando con manovre repentine l'inseguimento e creando pericolo per l'incolumità degli agenti e degli altri utenti della strada;

Considerato che i motivi di ricorso sulla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e mancata esclusione della recidiva non sono consentiti perché finalizzati ad una rivalutazione del trattamento punitivo che, previo adeguato esame delle deduzioni difensive, i giudici del merito hanno valutato evidenziando aspetti significativi non solo della gravità del fal:to ma anche della capacità a delinquere dell'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 giugno 2024 Il Consiglier latore Il