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Ordinanza — n. 27874/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic and unfounded grounds lacking factual basis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27874/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Antonino Tindaro Foti inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of criminal responsibility regarding the duration and manner of his removal from his residence. The court rejected the appeal because the grounds were merely assertive and failed to engage with the specific factual evidence analyzed by the appellate judges.

Regesto Legislator

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Art. 47 Ord. Pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic and manifestly unfounded, reducing to mere assertions that do not logically contradict the reasoned factual findings of the court below.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds manifestly unfounded criminal responsibility duration of removal Corte di Cassazione spese processuali ritardo ingiustificato

Disposizioni normative citate

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Art. 47 Ord. Pen.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FOTI ANTONINO TINDARO nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 18/01/1970 avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di A.T. Foti; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso è inammissibile per la genericità e la manifesta infondatezza dei motivi che si risolvono in una proposizione meramente assertiva al confronto con la motivazione della sentenza di appello, logicamente ineccepibile, che ha diffusamente esaminato le risultanze probatorie che deponevano per la responsabilità dell'imputato in relazione al delitto di cui all'art. 47 Ord.

Pen. Il ricorrente propone una diversa lettura degli orari di uscita, controllo e rientro nell'abitazione., rilettura estranea al sindacato di legittimità in presenza della puntuale analisi delle evidenze di fatto e della logicità e congruenza delle argomentazioni con le quali i giudici del merito hanno ricostruito modalità e durata dell'allontanamento. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 giugno 2024 Il Consigliere tore Il Pre