Italian Court dismisses criminal appeal as inadmissible due to generic and unfounded grounds lacking factual basis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Lisi Antonino inadmissible for being generic and manifestly unfounded. The appellant argued for necessity regarding an escape charge, but the appellate court had already thoroughly examined evidence proving the defendant's responsibility while rejecting the necessity defense due to unverified medical findings. The Court ruled that these were factual evaluations of material conduct already logically assessed by the lower court, making re-evaluation impossible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; The appeal is inadmissible when its grounds are generic and manifestly unfounded, reducing to mere assertions that contradict the appellate court's logical evaluation of proven facts and evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LISI ANTONINO nato a MESSINA il 20/10/1978 avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di.A. Lisi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso è inammissibile per la genericità e la manifesta infondatezza dei motivi che si risolvono in una proposizione meramente assertiva al confronto con la motivazione della sentenza di appello, logicamente ineccepibile, che ha diffusamente esaminato le risultanze probatorie che deponevano per la responsabilità dell'imputato in relazione al delitto di evasione (art. 385 cod. pen.), escludendo la ricorrenza dello stato di necessità dedotto dalrmputato sul rilievo che le circostanze di fatto che ne costituivano il fondamento non erano state comprovate dai successivi accertamenti medici.
Si tratta, pertanto, di valutazioni in fatto, relative alla ricostruzione della condotta materiale, non suscettibili di rivalutazione in questa sede, perché logicamente valutate. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 giugno 2024 Il Consiglier relatore Il Pres