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Ordinanza — n. 27872/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27872/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27872/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ELKALAI ABDELMONAIM nato il 21/09/2001 EL BASKI KAMAL nato il 30/08/1988 EL BASKI TOUFIK nato il 05/02/1991 avverso la sentenza del 15/12/2023 del TRIBUNALE di MONZAdato avv so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; • visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi di El Baski Kamal, Elkalai Abdelmonaim e El Baski Toufik udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i comuni motivi di ricorso dedotti, con separati atti di impugnazione, avverso la sentenza di applicazione pena indicata in epigrafe non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in relazione alla tipologia di sentenza impugnata.

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 27872/2024 — snpen · Corte di Cassazione: I motivi, infatti, solo in apparenza evocano il vizio della erronea qualificazione giuridica del fatto (il reato di cui all'art. 337 cod. pen.), deduzione che deve ritenersi limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo, in particolare, escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso (Sez. 7, n. 39600 del 10/09/2015, Casarin, Rv. 264766), aspetti in fatto e dati probatori ulteriori; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con procedura de plano e con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione opposizione spese di difesa impugnazione di decisioni amministrative atti impugnabili disobbedienza alla decisione dell'autorità

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
I motivi, infatti, solo in apparenza evocano il vizio della erronea qualificazione giuridica del fatto (il reato di cui all'art. 337 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ELKALAI ABDELMONAIM nato il 21/09/2001 EL BASKI KAMAL nato il 30/08/1988 EL BASKI TOUFIK nato il 05/02/1991 avverso la sentenza del 15/12/2023 del TRIBUNALE di MONZAdato avv so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; • visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi di El Baski Kamal, Elkalai Abdelmonaim e El Baski Toufik udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i comuni motivi di ricorso dedotti, con separati atti di impugnazione, avverso la sentenza di applicazione pena indicata in epigrafe non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in relazione alla tipologia di sentenza impugnata.

I motivi, infatti, solo in apparenza evocano il vizio della erronea qualificazione giuridica del fatto (il reato di cui all'art. 337 cod. pen.), deduzione che deve ritenersi limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo, in particolare, escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso (Sez. 7, n. 39600 del 10/09/2015, Casarin, Rv. 264766), aspetti in fatto e dati probatori ulteriori; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con procedura de plano e con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 giugno 2024 Il Consigliere relatore Il Pres