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Ordinanza — n. 27870/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27870/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27870/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TERZI HABIB (CUI 01XBQOZ) nato il 24/06/1977 avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; * visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Terzi Habie; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso, in relazione al reato di cui all'art. 336 cod. pen., è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti.

Regesto Legislator

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art. 336 cod. pen; Ordinanza — n. 27870/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 336 cod. pen., è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti.

Parole chiave

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attenuazione libera della pena assenza di persecuzione capacità di subire la carcerazione inesigibilità dell'allontanamento in Afghanistan infrazione privilegiata punibilità

Disposizioni normative citate

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art. 336 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TERZI HABIB (CUI 01XBQOZ) nato il 24/06/1977 avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; * visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Terzi Habie; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso, in relazione al reato di cui all'art. 336 cod. pen., è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti.

Le modalità della condotta e l'aggressività dimostrata sono state correttamente valutate per escludere l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche in carenza di ulteriori elementi positivi valutabili a favore dell'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 giugno 2024 Il Consigliere stensore Il Presi te