Cassation court dismisses appeal on calunnia charges as arguments are generic and fail to challenge appellate court's evidence assessment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Gamra Mouhsine inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Mouhsine challenged the lower court's finding of guilt for the crime of calunnia, arguing that the evidence regarding false generalities was insufficient. The court rejected these claims, ruling that the appellant's arguments were merely generic reproaches that did not adequately contest the appellate court's logical and thorough examination of the evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 368 cod. pen.; Art. 369 cod. proc. pen.: The appeal must provide specific factual and legal grounds to challenge the lower court's assessment of evidence; generic reproaches that merely restate the appellate court's reasoning without offering a substantive alternative evaluation are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAMRA MOUHSINE nato a SONDALO il 31/03/2000 avverso la sentenza del 10/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; letti gli atti e il provvedimento impugnato; esaminati i motivi di ricorso di Gamra Mouhsine; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Giordano; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso in merito alla prova di colpevolezza del reato di calunnia, sono generici perché riproduttivi di censure, volte alla alternativa valutazione deHa prova anche ai fini della ricostruzione dell'elemento materiale e di quello psicologico del reato di cui all'art. 368 cod. pen., adeguatamente esaminate e logicamente argomentate dalla Corte di appello sul punto della prospettazione, al momento del controllo di polizia, di false generalità (riconducibili al fratello), da parte dell'imputato;
Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14