Cassation court dismisses appeal as generic and inadmissible for lack of specific legal grounds regarding crime elements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Fabio Ferrari inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Ferrari challenged a second-instance conviction for offenses under Articles 337 and 341-bis of the Penal Code, arguing generic defects in the lower court's reasoning. The court rejected these claims because the arguments merely repeated the first-instance findings without providing specific legal grounds required for admissibility in a cassation proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be specific and precise; generic or merely reiterative arguments regarding the existence of defects in the reasoning of the court of first instance are inadmissible.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRARI FABIO nato a LECCO il 30/04/1983 avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di F. Ferrari; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 337 e 341-bis cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente essertivi sulla sussistenza di vizi di motivazione in punto di configurabilità dei reati poiché i giudici del merito, facendo corretta applicazione dei principi che regolano la ricostruzione della condotta materiale e dell'elemento piscologico del reato, hanno ritenuto accertata sia la condotta oppositiva che l'oltraggio;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 giugno 2024 Il Consigl re relatore Il Presi( nt