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Ordinanza — n. 27867/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as mere complaints; physical resistance by defendant precludes generic mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27867/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ruling that the grounds raised were merely complaints rather than valid legal arguments. The defendant, Sandra Bochenek, was convicted of resistance after physically shoving and scratching police officers, which the court deemed sufficient to establish active resistance rather than passive protest. Consequently, the court upheld the conviction and denied the application for generic mitigating circumstances due to the defendant's violent conduct and prior criminal history.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 600 cod. proc. pen.: Appeals based solely on factual dissatisfaction are inadmissible when the lower court's finding of active physical resistance against law enforcement is not manifestly illogical.

Parole chiave

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resistance against police inadmissible appeal mere complaints generic mitigation criminal conviction reati contro la pubblica autorità minaccia contro le autorità impedimento di un atto dell'autorità

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Bochenek; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod.
Art. 600 cod. proc. pen.
art. 337 cod. pen
Bochenek; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOCHENEK SANDRA nato a DOBRONA GORNICZA( POLONIA) il 21/09/1986 avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di S. Bochenek; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto.

Le modalità della condotta sono state ritenute idonee a denotare la condotta di resistenza perché non si erano esaurite in una mera resistenza passiva o in una generica protesta poiché la ricorrente aveva spintonato e graffiato gli agenti. Considerato che non è censurabile la scelta di denegare l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche perché non manifestamente illogica ( i giudici di merito hanno valorizzato i precedenti penali, anche per reati violenti); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 giugno 2024 Il Consigliere relatore Il Presiden