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Ordinanza — n. 27866/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27866/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27866/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMIR MOHAMED SALMA ELSAYED nato il 13/11/1997 avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Amir M.S.E; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché manifestamente infondati.

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 27866/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 385 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché manifestamente infondati.

Parole chiave

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esenzione dalla pena evasione all'obbligo di contribuzione aiuto all'evasione di detenuti elusione fiscale eccezione di illegalità attività politiche svolte in esilio

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
art. 131-bis cod. pen
Invero, la mancata applicazione della causa di non punibilità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMIR MOHAMED SALMA ELSAYED nato il 13/11/1997 avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Amir M.S.E; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché manifestamente infondati.

Invero, la mancata applicazione della causa di non punibilità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. è stata correttamente motivata richiamando elementi ritenuti in concreto ostativi alla formulazione di un giudizio di minore offensività del fatto (plurime condanne per fatti commessi anche pochi giorni prima del reato per cui si procede); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualr e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 giugno 2024 Il Consigliere relatore Il Presi ente